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Roma, 2 febbraio 2016

 

Circolare n. 25/2016

 

Oggetto: Lavoro – Ammortizzatori sociali - Primi chiarimenti sul Fondo di integrazione salariale – Messaggio INPS n. 306 del 26.1.2016.

 

Come è noto, in base al nuovo assetto degli ammortizzatori sociali stabilito dal Jobs Act (d.lgvo n. 148/2015), dall’1 gennaio scorso è operativo il Fondo di integrazione salariale (ex Fondo di solidarietà residuale) istituito presso l’INPS per i datori di lavoro con oltre 5 dipendenti (in precedenza oltre 15) non rientranti nell’ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali; in particolare sono soggette al Fondo le aziende con oltre 5 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario nonché le imprese di logistica tra 6 e 50 dipendenti.

 

L’INPS ha precisato che dall’1 gennaio il nuovo Fondo è operativo soltanto per le aziende con oltre 15 dipendenti già iscritte al vecchio Fondo di solidarietà residuale. Tali imprese pertanto devono versare, secondo le modalità già in essere per il vecchio Fondo (di cui alla circolare INPS n. 100/2014), un contributo pari allo 0,65% (in precedenza 0,50%) del monte salari dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti) di cui lo 0,43% a carico del datore di lavoro e lo 0,22% a carico dei lavoratori. Per le aziende che invece occupano da 5 a 15 dipendenti il nuovo Fondo non è ancora operativo e pertanto le stesse per il momento non dovranno effettuare alcun versamento ma dovranno attendere le necessarie disposizioni attuative; per queste aziende il contributo è pari allo 0,45% di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,15% a carico dei lavoratori.  

 

Si rammenta che il Fondo di integrazione salariale garantisce un’indennità (assegno di solidarietà) ai lavoratori per un massimo di 12 mesi a fronte di un accordo sindacale che stabilisca una riduzione dell’orario di lavoro allo scopo di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso di una procedura di licenziamento collettivo (art. 24 della legge n. 223/91) o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo; ai lavoratori delle aziende con oltre 15 dipendenti sarà garantita l’ulteriore prestazione consistente in un’indennità pari all’importo di cassa integrazione per un massimo di 26 settimane (assegno ordinario).

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 163/2015 e 154/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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INPS

Direzione Centrale Entrate

 

Messaggio n. 306 del 26.1.2016

 

 

Oggetto: Fondo di integrazione salariale. Articolo 29 Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

 

Il Decreto legislativo n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha previsto, all’articolo 29, che il Fondo di solidarietà residuale, di cui ai commi 19 e seguenti dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 e istituito con D.I. n. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale, ora previste dall’articolo 28 del D.lgs n. 148/2015. Ai sensi dell’articolo 46, comma 2, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono abrogati i commi 20, 20-bis e 21 dell’articolo 3, della legge n. 92/2012 ed è abrogato, altresì, il decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale n. 79141/2014.

Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 148/2015, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:

 

a)  i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori;

 

b)  i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori.

 

Come condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015, i datori di lavoro di cui alla lettera a) del precedente paragrafo e che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione – pari allo 0,65% - dal 1° gennaio 2016. Rimangono ferme le medesime modalità di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale con circolare n. 100/2014. Le aliquote contributive verranno conseguentemente aggiornate a decorrere dal mese di competenza gennaio 2016.

 

In relazione ai datori di lavoro di cui alla lettera b) o comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, verranno fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento in seguito all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015.

 

 

                                                                                 Il Direttore Generale

 

                                                                                          Cioffi