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Roma, 2 febbraio 2016
Circolare n. 25/2016
Oggetto: Lavoro – Ammortizzatori sociali - Primi
chiarimenti sul Fondo di integrazione
salariale – Messaggio INPS n. 306 del 26.1.2016.
Come è
noto, in base al nuovo assetto degli ammortizzatori sociali stabilito dal Jobs Act (d.lgvo n. 148/2015), dall’1 gennaio scorso è operativo il Fondo di integrazione salariale (ex Fondo di solidarietà residuale)
istituito presso l’INPS per i datori di lavoro con oltre 5 dipendenti (in
precedenza oltre 15) non rientranti nell’ambito di applicazione degli ammortizzatori
sociali; in particolare sono soggette al Fondo le aziende con oltre 5
dipendenti inquadrate previdenzialmente nel terziario
nonché le imprese di logistica tra 6 e 50 dipendenti.
L’INPS
ha precisato che dall’1 gennaio il nuovo Fondo è operativo soltanto per le
aziende con oltre 15 dipendenti già iscritte al vecchio Fondo di solidarietà
residuale. Tali imprese pertanto devono versare, secondo le modalità già in
essere per il vecchio Fondo (di cui alla circolare INPS n. 100/2014), un contributo
pari allo 0,65% (in precedenza 0,50%) del monte salari dei lavoratori
dipendenti (esclusi i dirigenti) di cui lo 0,43% a carico del datore di lavoro
e lo 0,22% a carico dei lavoratori. Per le aziende che invece occupano da 5 a
15 dipendenti il nuovo Fondo non è ancora operativo e pertanto le stesse per il
momento non dovranno effettuare alcun versamento ma dovranno attendere le
necessarie disposizioni attuative; per queste aziende il contributo è pari allo
0,45% di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,15% a carico dei
lavoratori.
Si
rammenta che il Fondo di integrazione
salariale garantisce un’indennità (assegno
di solidarietà) ai lavoratori per un massimo di 12 mesi a fronte di un accordo
sindacale che stabilisca una riduzione dell’orario di lavoro allo scopo di
evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso di una procedura di
licenziamento collettivo (art. 24 della legge n. 223/91) o al fine di evitare
licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo; ai lavoratori
delle aziende con oltre 15 dipendenti sarà garantita l’ulteriore prestazione
consistente in un’indennità pari all’importo di cassa integrazione per un
massimo di 26 settimane (assegno
ordinario).
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn. 163/2015 e 154/2014
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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INPS
Direzione Centrale Entrate
Messaggio n. 306 del
26.1.2016
Oggetto: Fondo
di integrazione salariale. Articolo 29 Decreto legislativo n. 148 del 14
settembre 2015.
Il Decreto legislativo n. 148/2015, recante disposizioni
per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, entrato
in vigore il 24 settembre 2015, ha previsto, all’articolo 29, che il Fondo di
solidarietà residuale, di cui ai commi 19 e seguenti dell’articolo 3 della
Legge n. 92/2012 e istituito con D.I. n. 79141/2014,
a decorrere dal 1° gennaio 2016 assuma la denominazione di Fondo di
integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al Fondo di
integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al citato decreto
legislativo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale, ora
previste dall’articolo 28 del D.lgs n. 148/2015. Ai
sensi dell’articolo 46, comma 2, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono
abrogati i commi 20, 20-bis e
21 dell’articolo 3, della legge n. 92/2012 ed è abrogato, altresì, il decreto
istitutivo del Fondo di solidarietà residuale n. 79141/2014.
Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di
integrazione salariale, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs.
n. 148/2015, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti
contributi:
a) i datori
di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al
versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione
mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i
dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico
del lavoratori;
b) i datori
di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono
tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della
retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori
dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro
e un terzo a carico del lavoratori.
Come condiviso con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 28,
comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015, i datori di lavoro di cui alla
lettera a) del precedente paragrafo e che risultano già iscritti al Fondo di
solidarietà residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione
– pari allo 0,65% - dal 1° gennaio 2016. Rimangono ferme le medesime modalità
di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale
con circolare n. 100/2014. Le aliquote contributive verranno conseguentemente
aggiornate a decorrere dal mese di competenza gennaio 2016.
In relazione ai datori di lavoro di cui alla lettera b) o
comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, verranno
fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di
versamento in seguito all’adozione del decreto interministeriale di cui
all’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015.
Il Direttore Generale
Cioffi